Certamente: in provincia di Cuneo c’è la legge 16 dicembre 1985, n. 752 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo" (GU n.300 del 21-12-1985 ), la Legge Regionale 25 giugno 2008, n. 16 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale” (B.U. 3 luglio 2008, n. 27) e le disposizioni attuative della Legge regionale emanate con D.G.R. n. 5-13189 del febbraio 2010 (B.U. n. 8 del 25 febbraio 2010). Oltre al tesserino e alla tassa regionale da pagare ogni anno, ci sono altre direttive: si utilizza il cane appositamente addestrato e ogni tartufaio ne deve averne uno solo con sé e non due contemporaneamente; bisogna attrezzarsi di vanghetto o zappino o comunque di uno strumento apposito con lama di massimo 8 cm di larghezza per scavare solamente nel punto in cui il cane ha segnalato l’eventuale presenza del tartufo; è obbligatorio ricolmare le buche con la terra prelevata durante lo scavo e appiattire nuovamente il terreno; è vietato fare buche a caso senza segnalazione del cane; è proibito raccogliere tartufi non segnalati, immaturi o avariati.
Esiste un disciplinare per la raccolta dei tartufi?
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